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SINTESI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020

Riportiamo una sintesi delle disposizioni efficaci dal 4 al 17 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (composto da 70 pagine). Siamo certi che una semplificazione del testo, rispettando ovviamente tutte le direttive contenute, possa sicuramente essere di più facile consultazione.

✅Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine;

✅Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

✅Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

✅Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

✅Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

✅Consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

✅Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI

✅Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

✅Ammessa l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro.

✅Sospese le cerimonie civili e religiose;

✅Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

✅Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei

✅Sospesi servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
Sospese le procedure concorsuali

✅Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

✅Limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);

✅Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione e nei mercati;

✅Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

✅Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

✅Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM;

✅Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

✅Aperti tutti gli uffici pubblici; il lavoro agile resta la modalità ordinaria per la durata dell’emergenza;

✅Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;

✅Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM.

✅Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;

✅Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Vanno usate protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

✅Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.

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