Coronavirus Firenze – Nuova ordinanza del sindaco Nardella: consumazione di cibo e bevande vietata sul posto e nel raggio di 50 metri dall’esercizio commerciale
Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, vieta la consumazione di cibo e bevande sul posto o nel raggio di 50 metri dall’esercizio commerciale in cui sono stati acquistati (fermo restando in ogni caso l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra le persone).
Nell’autocertificazione per l’acquirente dovrà essere indicato il venditore e il percorso da compiere, mentre in quella per la consegna a domicilio devono essere indicati il venditore, il cliente e il percorso da compiere
Sono due delle prescrizioni dettagliate nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella, emanata per precisare la portata applicativa delle misure di contenimento del contagio da seguire nella ‘zona rossa’, aiutando così operatori economici e cittadini a interpretare le prescrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre scorso.
L’ordinanza del sindaco, che entra immediatamente in vigore, fa una ricognizione delle misure governative e ne dettaglia gli aspetti applicativi: ribadisce alcuni divieti, riepiloga le attività consentite definendone le modalità e precisa l’ambito dei servizi di ristorazione interessati dalle regole indicate nel decreto.
L’atto firmato da Nardella arriva dopo la relazione della Polizia municipale in cui viene segnalato che, nonostante i divieti previsti dal decreto, continuano a verificarsi assembramenti in alcuni punti della città, in particolare nelle vicinanze degli esercizi di somministrazione e vendita di cibo e bevande e in alcuni spazi delle aree verdi comunali.
COSA PREVEDE L’ORDINANZA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c) del DPCM, l’ordinanza del sindaco prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, yogurterie e in genere i laboratori artigianali di prodotti alimentari per il consumo sul posto, quali, ad esempio, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, gastronomie, forni, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, pizzerie a taglio, venditori di kebab, trippai e porchettai), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sulla base dell’ordinanza, e nel rispetto dell’art. 3, comma 4, lettera c) del DPCM, resta consentita, da parte degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e delle attività artigianali, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Come resta consentita, fino alle 22, da parte degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e delle attività artigianali, anche la ristorazione con asporto.
Gli esercizi che effettuano il servizio di asporto sono tenuti a organizzarlo in modo da assicurare il rispetto delle misure sanitarie, privilegiando la prenotazione dell’acquisto on-line o telefonica, così da garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano di regola per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno; consentendo di regola la presenza nel locale dei clienti per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; consentendo l’accesso di un cliente alla volta, oltre a un massimo di due operatori addetti alla consegna, in locali fino a 40 mq; in locali di dimensioni superiori regolamentare l’accesso in funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e uscita; consegnando al cliente cibi e bevande confezionati o in contenitori da asporto chiusi e informando i clienti sulle misure, mediante affissione di cartelli fuori dell’esercizio o altri mezzi di informazione.
Infine, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera gg), del DPCM 3 novembre scorso, dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.